Art. 5.

      1. Per l'attuazione delle loro finalità, i consorzi di sviluppo industriale provvedono alla formazione del piano regolatore edilizio industriale delle zone di competenza ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.
      2. I piani di cui al comma 1 sono pubblicati presso l'albo pretorio di ciascun comune interessato per un periodo di trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, entro il quale ogni soggetto interessato può presentare osservazioni.
      3. La proposta di piano regolatore territoriale industriale è inviata dal consorzio di sviluppo industriale alla regione,

 

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la quale, in applicazione dei princìpi previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicura alla proposta la massima pubblicità e fissa un termine non inferiore a un mese entro il quale chiunque può formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni. Entro i successivi due mesi, la giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni pervenute, procede all'approvazione del piano.
      4. Dell'approvazione del piano ai sensi del comma 3 è data notizia mediante pubblicazione di un estratto nel Bollettino Ufficiale della regione.
      5. Nella redazione dei piani regolatori generali comunali tutti i comuni aderenti a ciascun consorzio di sviluppo industriale sono tenuti a rispettare i piani regolatori dei consorzi.
      6. I vincoli di destinazione dei terreni previsti dai piani regolatori industriali dei consorzi di sviluppo industriale hanno validità un quinquennio a decorrere dal provvedimento di approvazione, ed i terreni non possono essere vincolati nuovamente.
      7. Per le costruzioni ricadenti nei piani regolatori industriali dei consorzi di sviluppo industriale è esclusa la corresponsione ai comuni aderenti dei contributi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla legislazione vigente in materia.